Premessa
E’ stato
ripristinato per tutti i soggetti titolari di partita
Iva l’obbligatorietà della trasmissione per via
telematica degli elenchi clienti e fornitori.
La recente circolare
n. 53/E del 3 ottobre 2007, ha individuato le
informazioni, le modalità tecniche e i termini entro i
quali vanno trasmessi gli elenchi clienti e fornitori
all’Amministrazione finanziaria sia nel periodo
transitorio (2006, 2007) che a regime (a partire dal
2008).
1- Soggetti
obbligati
Per il periodo
transitorio (2006, 2007) sono obbligati alla
trasmissione per via telematica degli elenchi clienti e
fornitori i contribuenti titolari di partita Iva in
regime di contabilità ordinaria.
2 - Soggetti
esonerati
Il legislatore ha
esonerato dalla trasmissione degli elenchi 2006:
- tutti i
professionisti e le imprese che nel 2006 erano in regime
di contabilità semplificata,
- le Onlus;
- le associazioni di
promozione sociale e le organizzazione di volontariato;
- enti non
commerciali che non hanno come oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali;
- produttori
agricoli che non producono reddito di impresa.
La prima categoria
di soggetti interessa le società di persone e soggetti
equiparati nonché le persone fisiche “imprenditore”
i cui ricavi per il periodo di imposta 2005 non hanno
superato i limiti stabiliti (309.000,00 euro se hanno
per oggetto prestazioni di servizi e 516.000,00 euro se
hanno per oggetto altre attività.)
3 - Termini
Per il periodo
transitorio (2006, 2007), i contribuenti in contabilità
ordinaria con un volume d’affari maggiore di
516.000,00 euro per le cessioni di beni e di 309.000,00
euro per le prestazioni di servizio devono trasmettere
gli elenchi clienti e fornitori all’Amministrazione
finanziaria relativo alle operazioni concluse nel 2006 entro
il 15 ottobre.
Per i contribuenti
in contabilità ordinaria che hanno un volume d’affari
al di sotto dei limiti prima citati il termine è il
15 novembre.
A regime, cioè a
partire dall’anno 2008 l’elenco dovrà essere
inviato entro il 29/4 dell’anno successivo.
4 – Elementi
informativi oggetto della comunicazione
Dovranno essere
trasmessi gli elenchi dei soggetti nei cui confronti
sono state emesse fatture e quelli dei soggetti da cui
sono state ricevute fatture.
Per ogni cliente o
fornitore dovranno essere indicati il codice fiscale, la
partita Iva, l’ammontare complessivo delle operazioni
svolte, distinto tra operazioni imponibili, non
imponibili ed esenti, al netto delle note di variazione,
e l’ammontare dell’Iva relativa.
Non rientrano tra i
dati da inserire negli elenchi, quelli riferiti alle
operazioni fuori campo Iva, alle operazioni
intracomunitarie, alle importazioni e alle esportazioni.
Quest’ultime con esclusione delle c.d. esportazione
indirette, ossia le operazioni effettuate nei confronti
di esportatori abituali. Nella individuazione degli
elementi informativi da trasmettere, il soggetto
obbligato dovrà fare riferimento all’anno risultante
dalla data della fattura o della nota di variazione e
non a quello della registrazione.
5 – Periodo
transitorio
In particolare, per
gli anni 2006 e 2007: dovranno essere trasmessi
unicamente i dati dei clienti con partita Iva;
potrà essere
indicata solo la partita Iva del soggetto cliente o
fornitore.
Inoltre, sono
escluse dall’obbligo della comunicazione:
- le informazioni
relative a fatture di importo inferiore a 154,94 euro se
registrate cumulativamente;
- le fatture emesse
e ricevute per le quali non è prevista la registrazione
ai fini Iva;
- le fatture emesse
annotate nel registro dei corrispettivi.
Le tabelle che
seguono riepilogano quanto sopra riportato in merito ai
dati dei soggetti ed alle operazioni che devono essere
indicati nell’elenco clienti e fornitori:
I DATI
IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI
| |
2006 |
2007 |
2008 |
| CLIENTE |
| Privato |
No |
No |
Sì |
| Soggetto Iva |
Sì |
Sì |
Sì |
| Partita Iva |
Obbligatorio |
Obbligatorio |
Obbligatorio |
| Codice fiscale |
Facoltativo |
Facoltativo |
Obbligatorio |
| FORNITORE |
| Privato |
No |
No |
No |
| Soggetto Iva |
Sì |
Sì |
Sì |
| Partita Iva |
Obbligatorio |
Obbligatorio |
Obbligatorio |
| Codice Fiscale |
Facoltativo |
Facoltativo |
Obbligatorio |
ELENCO CLIENTI
|
Descrizione operazione |
2006 |
2007 |
2008 |
| Cessioni intracomunitarie exDl
331/93 art. 41 |
NO |
NO |
NO |
| Esportazioni dirette ex DPR 633/72
art. 8 c. 1 lett. a) e b) |
NO |
NO |
NO |
| Fatture di importo < 154,94
riepilogate (Dpr 695/96, articolo 6) |
NO |
NO |
SI |
| Fatture non soggette a registrazione |
NO |
NO |
SI |
| Fatture registrate ex DPR 633 art.
24 (corrispettivi) |
NO |
NO |
SI |
ELENCO FORNITORI
| Descrizione
operazione |
2006 |
2007 |
2008 |
| Acquisti intracomunitari ex Dl
331/93 art. 38 |
NO |
NO |
NO |
| Importazioni ex DPR 633/72 art. 67 |
NO |
NO |
NO |
| Fatture di importo < 154,94
riepilogative (Dpr 695/96, articolo 6) |
NO |
NO |
SI |
| Fatture non soggette a registrazione |
NO |
NO |
SI |
6 – Sanzioni
L’omessa
presentazione degli elenchi, nonché l’invio degli
stessi con dati falsi o incompleti, comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa in misura
fissa (da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro).
Lo Studio rimane a
disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o
delucidazione su quanto sopra.
Studio Truppa Medici